(massima n. 1)
La regola enunciata dall'art. 11 c.p.c. per cui, ove pił creditori chiedano in giudizio l'adempimento dell'obbligazione nei limiti delle rispettive quote, il valore della causa si determina dall'intera obbligazione, operante anche nel caso in cui la domanda sia proposta da un unico creditore, presuppone l'unicitą del rapporto obbligatorio e la divisibilitą dell'obbligazione. Esula quindi dall'ambito della norma l'ipotesi in cui tra il creditore ed i vari debitori sussistano autonome e distinte ragioni obbligatorie, se pure dipendenti da identico titolo, poiché in tal caso le singole domande debbono essere separatamente considerate ai fini della competenza per valore