(massima n. 1)
La norma contenuta nell'art. 11 c.p.c., secondo cui, se è chiesto da più persone o contro più persone l'adempimento per quote di un'obbligazione, il valore della causa si determina dall'intera obbligazione, configura un'eccezione alla regola, in tema di cumulo soggettivo, desumibile dal combinato disposto degli artt. 10, secondo comma e 103, primo comma, c.p.c., in base alla quale, agli effetti della competenza per valore, le singole domande proposte da un solo attore nei confronti di più convenuti (litisconsorzio facoltativo passivo) o da più attori nei confronti di un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo) o di più convenuti (litisconsorzio facoltativo misto), non si sommano. L'operatività di detta eccezione postula che l'adempimento per quote di una medesima obbligazione sia chiesto, ab origine, con un'unica domanda giudiziale, e va esclusa, pertanto, nel caso in cui l'adempimento delle quote sia stato chiesto da o nei confronti di più soggetti con giudizi separati, successivamente riuniti a norma dell'art. 274 c.p.c. (litisconsorzio facoltativo successivo); in tale ipotesi, infatti, il provvedimento discrezionale di riunione lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non può dar luogo a spostamenti di competenza per valore.