(massima n. 1)
Le informazioni emerse all'interno di un procedimento penale all'estero, che spontaneamente ed autonomamente l'Autorità giudiziaria di uno Stato offre all'Autorità giudiziaria italiana, restano estranee all'area dell'inutilizzabilità speciale di cui all'art. 729, comma primo, c.p.p., che attiene alle rogatorie "all'estero".