(massima n. 2)
In tema di estradizione per l'estero, per determinare i termini di durata delle misure coercitive adottate ai fini estradizionali, sia prima della formale domanda di estradizione che all'interno della fase giurisdizionale o anche nel corso della successiva fase amministrativa, non può farsi riferimento, in virtù del richiamo operato dall'art. 714, secondo comma, c.p.p., alle norme di cui agli artt. 303 e 308 c.p.p., che si attagliano unicamente alla struttura e alle caratteristiche del processo ordinario e non sono compatibili con le peculiarità del procedimento di estradizione, cadenzato da forme, modi e termini del tutto autonomi.