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Articolo 709 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero

Dispositivo dell'art. 709 Codice di procedura penale

1. L'esecuzione dell'estradizione è sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione è stata concessa. Ove sia disposta la sospensione, il Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare, concordandone termini e modalità(1).

2. Il ministro può inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello stato richiedente [742 ss.].

Note

(1) Si ricordi che l'art. 19 della Convenzione europea sull'estradizione recita: "Consegna rinviata o condizionale. 1. La Parte richiesta potrà, dopo avere statuito nella domanda di estradizione, rinviare la consegna dell’individuo richiesto, affinché possa essere perseguito da essa o, se è già stato condannato, affinché possa subire sul suo territorio una pena incorsa per un fatto altro di quello per il quale l’estradizione è domandata. 2. Invece di rinviare la consegna, la Parte richiesta potrà rimettere temporaneamente alla Parte richiedente l’individuo richiesto, alle condizioni da determinare di comune intesa fra le Parti."

Ratio Legis

La norma, stabilendo la prevalenza le esigenze proprie dell'autorità giudiziaria nazionale rispetto a quelle dello stato richiedente, trova la propria ratio nel c.d. principio di sussidiarietà, cui prevede specifiche eccezioni.

Spiegazione dell'art. 709 Codice di procedura penale

Si è già visto come l'articolo 705 imponga alla corte d'appello di valutare, ai fini della concessione dell'estradizione, unitamente ad altri elementi, che l'interessato non abbia procedimenti pendenti in Italia per il medesimo fatto.

Orbene, la norma in commento estende la questione anche a qualsiasi procedimento penale che vede l'interessato nella qualità di imputato, sia per fatti commessi prima che per fatti commessi dopo quello per cui è stata richiesta l'estradizione, prevedendo la sospensione dell'estradizione.

La sospensione deve essere disposta anche quando il soggetto debba scontare la pena per reati commessi prima o dopo.

Una volta disposta la sospensione, il Ministro della giustizia può comunque procede alla consegna temporanea allo Stato richiedente, concordandone i termini e le modalità. Tutto questo solo dopo aver sentito l'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale italiano in corso o quella competente per l'esecuzione della pena.

L'accordo con lo Stato richiedente si baserà evidentemente sulla natura del reato, sulla quantità e soprattutto sulle differenti tipologie di pena da applicare.


Massime relative all'art. 709 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 44441/2008

In tema di estradizione per l'estero, ove il Ministro della Giustizia sospenda l'esecuzione dell'estradizione per esigenze di giustizia interna a norma dell'art. 709 c.p.p., la misura coercitiva cui l'estradando è eventualmente sottoposto va revocata.

Cass. pen. n. 41540/2006

Qualora il Ministro della giustizia sospenda, a norma dell'art. 709 c.p.p., l'esecuzione della estradizione «a soddisfatta giustizia italiana», non sono applicabili alle misure coercitive in corso di esecuzione all'atto della sospensione i termini di durata massima previsti dagli artt. 303, comma 4, e 308 c.p.p. Tali misure devono pertanto essere revocate per l'assenza di una previsione normativa che ne legittimi il permanere anche durante il periodo in cui l'esecuzione della estradizione resta sospesa; ferma restando, peraltro, la possibilità di adottare nuovamente misure coercitive, una volta cessata la sospensione, nei limiti delle esigenze cautelari connesse all'accompagnamento dell'estradando ed alla sua consegna allo Stato richiedente, e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 708 c.p.p.

Cass. pen. n. 4643/2004

In tema di misure cautelari adottate nell'ambito del procedimento di estradizione, avuto riguardo alla complessiva disciplina della materia, caratterizzata dalle previsioni di rigide scansioni temporali, quali contenute, in particolare, negli artt. 708 e 714 c.p.p., l'assenza di tali previsioni nell'art. 709 c.p.p. non può che essere interpretata nel senso che, verificandosi l'ipotesi ivi prevista di una sospensione, per esigenze di giustizia interne, della consegna dell'estradando allo Stato estero richiedente, la misura cautelare eventualmente in atto dev'essere revocata, salva la possibilità di una sua remissione, sussistendone i presupposti, su nuova richiesta del Ministro della giustizia, ai sensi degli artt. 704, comma 3, e 714, comma 1, c.p.p., in funzione della concreta e sollecita consegna dell'estradando, da effettuarsi a norma dell'art. 708, comma 4, c.p.p.

Cass. pen. n. 36549/2003

In tema di estradizione per l'estero, poiché nell'ambito della disciplina del procedimento estradizionale alla custodia cautelare è assegnata una funzione strumentale rispetto alla consegna dell'estradando, ove il Ministro della Giustizia sospenda l'esecuzione dell'estradizione per ragioni di giustizia interna a norma dell'art. 709 c.p.p., la misura coercitiva a cui l'estradando è stato eventualmente sottoposto deve essere revocata, potendo tuttavia, ove ne sussistano i presupposti, essere riemessa, su nuova richiesta del Ministro ai sensi dell'art. 714 c.p.p. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha tra l'altro escluso l'applicabilità alla fase de qua dei termini previsti per il procedimento ordinario dagli artt. 303 e 308 c.p.p., in quanto incompatibili con la particolare struttura del procedimento estradizionale).

Cass. pen. n. 35658/2003

In tema di estradizione per l'estero, ove il Ministro della Giustizia sospenda l'esecuzione dell'estradizione a norma dell'art. 709 c.p.p., la misure coercitiva a cui l'estradando è eventualmente sottoposto va revocata, venendo a mancare, almeno temporaneamente, i presupposti che la giustificano e non trovando alcuna spiegazione la sua protrazione oltre i termini entro i quali, di norma, deve concludersi positivamente la relativa procedura.

Cass. pen. n. 34796/2001

In tema di procedura di estradizione, qualora in epoca successiva alla sentenza favorevole alla richiesta dello Stato estero si provveda con decreto ministeriale alla sospensione della consegna del cittadino e si chieda la revoca della misura coercitiva, il mantenimento del ritiro del passaporto, una volta revocata dal giudice la misura, non trova alcuna giustificazione, trattandosi di adempimento funzionale ad eventuale misura cautelare del divieto di espatrio che, in assenza di richiesta del ministro, non può essere disposta. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza della corte di appello che aveva respinto la richiesta di restituzione del passaporto sul presupposto della pendenza della pratica estradizionale e del permanere dell'esigenza di evitare che il possesso del passaporto potesse favorire la sottrazione dell'estradando all'esecuzione della consegna).

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