(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, lo Stato richiedente non č legittimato ad impugnare i provvedimenti dell'autoritā giudiziaria italiana relativi alle misure cautelari assunte nei confronti dell'estradando. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha anche escluso che tale omissione presenti profili di incostituzionalitā ).