1. A condizione di reciprocità, lo stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria italiana(1).
Note
(1)
Lo Stato che interviene diventa parte processuale e allo stesso deve essere notificato l'avviso di deposito presso la cancelleria della corte d'appello della requisitoria del procuratore generale della corte d'appello ex art. 703.