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Articolo 702 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Intervento dello stato richiedente

Dispositivo dell'art. 702 Codice di procedura penale

1. A condizione di reciprocità, lo stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria italiana(1).

Note

(1) Lo Stato che interviene diventa parte processuale e allo stesso deve essere notificato l'avviso di deposito presso la cancelleria della corte d'appello della requisitoria del procuratore generale della corte d'appello ex art. 703.

Ratio Legis

La disposizione in esame risponde ad una funzione garantista in relazione agli interessi dello Stato stero coinvolto nell'estradizione.

Spiegazione dell'art. 702 Codice di procedura penale

Premesso che il giudizio per la concessione della domanda di estradizione presso la corte d'appello viene avviato dal procuratore generale mediante la propria requisitoria da notificarsi anche allo Stato richiedente, quest'ultimo ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte d'appello (o alla corte di cassazione) facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria italiana.

Il legislatore, tuttavia, impone una condizione per la costituzione in giudizio dello Stato richiedente, ovvero che quest'ultimo consenta la medesima partecipazione in condizioni di reciprocità, vale a dire a parti invertite.

In sostanza, lo Stato richiedente non può partecipare al giudizio in Italia se il suo ordinamento non permette la partecipazione degli Stati richiedenti l'estradizione.

Massime relative all'art. 702 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 14237/2017

In tema di rapporti giurisdizionali con autoritā straniere, la condizione di reciprocitā, alla quale č subordinata ai sensi dell'art. 702 cod. proc. pen. la facoltā di intervento dello Stato estero nel procedimento di estrazione passiva, deve intendersi soddisfatta solo nella ipotesi in cui sia accertata la garanzia, da parte dello Stato richiedente, di una prestazione sostanzialmente "equivalente" in favore dello Stato italiano, corrispondente cioč al contenuto "materiale" del modello sostanziale di condotta delittuosa o dell'evenienza procedimentale che vengono in rilevo nel caso considerato.

Cass. pen. n. 38849/2008

In tema di estradizione per l'estero, lo Stato richiedente non č legittimato ad impugnare i provvedimenti dell'autoritā giudiziaria italiana relativi alle misure cautelari assunte nei confronti dell'estradando. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha anche escluso che tale omissione presenti profili di incostituzionalitā ).

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