(massima n. 1)
La legge non prevede che al condannato, nei cui confronti sia disposto il differimento dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147, comma primo, n. 2 c.p., il Tribunale di sorveglianza possa imporre obblighi accessori di alcun genere. (Fattispecie in cui il ricorrente deduceva appunto la illegittimitą delle prescrizioni che gli erano state imposte dal Tribunale di sorveglianza con l'ordinanza con la quale era stato disposto il rinvio dell'esecuzione).