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Articolo 684 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Rinvio dell'esecuzione

Dispositivo dell'art. 684 Codice di procedura penale

1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, salvo quello previsto dall'articolo 147 comma 1 numero 1 del codice penale, nel quale provvede il ministro di grazia e giustizia. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti(1)(2).

2. Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perché il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza può ordinare il differimento dell'esecuzione o, se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti.

Note

(1) In entrambi i casi il provvedimento con il quale si differisce l'inizio dell'esecuzione presuppone necessariamente meccanismi informativi che consentano di venire a conoscenza sia del titolo esecutivo che dell'esistenza di condizioni legittimanti il rinvio obbligatorio o facoltativo.
(2) La Corte costituzionale, con sent. 23-31 maggio 1990, n. 274, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui attribuisce al Ministro di Grazia e Giustizia e non al Tribunale di sorveglianza di provvedere al differimento della pena ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 1 c.p.

Ratio Legis

Essendo alla magistratura di sorveglianza affidata la funzione di verificare la coerenza e l'efficacia del trattamento penitenziario rispetto allo specifico fine della rieducazione del reo, questa ha il compito di provvedere in merito al differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata.

Spiegazione dell'art. 684 Codice di procedura penale

Il tribunale di sorveglianza provvede anche in ordine al differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dall'art. 146 e 147 del codice penale.

Quanto al primo istituto, che concerne i casi di rinvio obbligatorio, va precisato che l'esecuzione della pena è solamente sospesa e rinviata ad un momento in cui non vi saranno più ragioni ostative.

Nei primi due casi disciplinati, ovvero donna incinta o madre di infante di età inferiore ad anni uno il rinvio dell'esecuzione della pena è obbligatorio e il compito del giudice è semplicemente quello di verificare la sussistenza delle condizioni suddette.

Si prevede inoltre la revoca del differimento qualora la gravidanza si interrompa, la madre decada dalla responsabilità genitoriale, il figlio muoia o venga abbandonato od affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da almeno due mesi.

Nei casi di malattia grave o di persona affetta da AIDS conclamata il giudice deve invece procedere ad una valutazione di tipo discrezionale, stabilendo o meno se la patologia sia talmente grave ed in uno stato talmente avanzato da essere assolutamente incompatibile con la detenzione.

In presenza di una richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena e con le concrete possibilità di reinserimento sociale conseguenti alla rieducazione. All'esito di tale valutazione, qualora l'espiazione della pena appaia contraria al senso d'umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti, ovvero appaia priva di significato rieducativo, troverà applicazione la presente norma.

Qualora invece le condizioni di salute, pur gravi, non presentino le dette caratteristiche, può essere disposta la misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter L. 354/1975.


Venendo ora al secondo istituto, mentre l'articolo 146 c.p. regola i casi di rinvio obbligatorio della pena, qui il rinvio è invece facoltativo, e quindi dipende dalla discrezionalità del giudice.

Nel caso in cui sia presentata domanda di grazia (art. 174) al Presidente della Repubblica, l'esecuzione può essere differita per un periodo massimo di sei mesi che decorrono dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. Dunque, tale differimento opera solamente nei casi in cui l'esecuzione della pena non sia ancora iniziata.

Nel caso di grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena e con le concrete possibilità di reinserimento sociale conseguenti alla rieducazione. All'esito di tale valutazione, qualora l'espiazione della pena appaia contraria al senso d'umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti, ovvero appaia priva di significato rieducativo, troverà applicazione la presente norma.

Qualora invece le condizioni di salute, pur gravi, non presentino le dette caratteristiche, può essere disposta la misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter L. 354/1975.

Il caso dunque di rinvio facoltativo opera dunque in casi residuali, come ad esempio quando il condannato sia affetto da AIDS non conclamata.

Il rinvio è altresì facoltativo nei casi in cui il condannato sia madre di prole inferiore ai tre anni d'età (v. differenza con art. 146).

In tutti i casi suesposti il provvedimento non può essere adottato oppure va revocato quando vi sia il pericolo della commissione di delitti, giudizio fondato anch'esso sulla discrezionalità del giudice.


Ai sensi della norma in esame, il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto ed adotta i provvedimenti conseguenti.

Massime relative all'art. 684 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 51849/2016

È abnorme, perché determina una stasi procedimentale non altrimenti superabile, il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza dichiara inammissibile l'istanza di differimento della pena ai sensi dell'art. 222 cod. pen., omettendo di disporre, ai sensi dell'art. 684, comma secondo, cod. proc. pen., l'immediata trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza, competente a provvedere e a pronunciarsi definitivamente in ordine all'istanza.

Cass. pen. n. 23261/2001

Il provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza sulla richiesta di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1 quater, dell'ordinamento penitenziario, ha natura interinale e, pertanto, a simiglianza dell'analogo provvedimento previsto, in materia di differimento dell'esecuzione della pena, dall'art. 684, comma 2, c.p.p., non può essere impugnato mediante ricorso per cassazione, essendo questo proponibile soltanto avverso il provvedimento definitivo del tribunale di sorveglianza, con il quale venga disposta o negata l'applicazione della suddetta misura alternativa.

Cass. pen. n. 5271/1997

In tema di procedimento di sorveglianza, in relazione all'istanza del condannato di differimento dell'esecuzione della pena per la gravità delle condizioni di salute, l'opportunità di eventuali acquisizioni documentali e diagnostiche, ai fini dell'accertamento della incompatibilità della lamentata patologia con lo stato di detenzione, deve essere prospettata in sede di merito, in adempimento dell'onere di allegazione che, pur nel procedimento di sorveglianza, si configura a carico dell'istante.

Cass. pen. n. 1068/1994

Il differimento dell'esecuzione della pena nel caso di presentazione di domanda di grazia (art. 147 primo comma, n. 1 c.p.), è istituto applicabile nei casi in cui l'esecuzione della pena non sia ancora iniziata e non, quindi, in un caso come quello che si verifica allorché l'espiazione sia stata ripresa a seguito di revoca del beneficio della liberazione condizionale.

Cass. pen. n. 4591/1992

La legge non prevede che al condannato, nei cui confronti sia disposto il differimento dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147, comma primo, n. 2 c.p., il Tribunale di sorveglianza possa imporre obblighi accessori di alcun genere. (Fattispecie in cui il ricorrente deduceva appunto la illegittimità delle prescrizioni che gli erano state imposte dal Tribunale di sorveglianza con l'ordinanza con la quale era stato disposto il rinvio dell'esecuzione).

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