Il tribunale di sorveglianza provvede anche in ordine al
differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dall'art. 146 e 147 del codice penale.
Quanto al primo istituto, che concerne i casi di
rinvio obbligatorio, va precisato che l'esecuzione della pena è solamente sospesa e rinviata ad un momento in cui non vi saranno più ragioni ostative.
Nei primi due casi disciplinati, ovvero
donna incinta o
madre di infante di età inferiore ad anni uno il rinvio dell'esecuzione della pena è obbligatorio e il compito del giudice è semplicemente quello di verificare la sussistenza delle condizioni suddette.
Si prevede inoltre la revoca del differimento qualora la gravidanza si interrompa, la madre decada dalla
responsabilità genitoriale, il figlio muoia o venga abbandonato od affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da almeno due mesi.
Nei casi di
malattia grave o di persona affetta da AIDS conclamata il giudice deve invece procedere ad una
valutazione di tipo discrezionale, stabilendo o meno se la patologia sia talmente grave ed in uno stato talmente avanzato da essere assolutamente incompatibile con la detenzione.
In presenza di una richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato
siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena e con le concrete possibilità di reinserimento sociale conseguenti alla rieducazione. All'esito di tale valutazione, qualora l'espiazione della pena appaia contraria al senso d'umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti, ovvero appaia priva di significato rieducativo, troverà applicazione la presente norma.
Qualora invece le condizioni di salute, pur gravi, non presentino le dette caratteristiche, può essere disposta la misura alternativa della
detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47
ter L. 354/1975.
Venendo ora al secondo istituto, mentre l'articolo
146 c.p. regola i casi di rinvio obbligatorio della
pena, qui il rinvio è invece
facoltativo, e quindi dipende dalla discrezionalità del giudice.
Nel caso in cui sia
presentata domanda di grazia (art.
174) al
Presidente della Repubblica, l'esecuzione può essere differita per un periodo massimo di sei mesi che decorrono dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. Dunque, tale differimento opera
solamente nei casi in cui l'esecuzione della pena non sia ancora iniziata.
Nel caso di grave
infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato
siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena e con le concrete possibilità di reinserimento sociale conseguenti alla rieducazione. All'esito di tale valutazione, qualora l'espiazione della pena appaia contraria al senso d'umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti, ovvero appaia priva di significato rieducativo, troverà applicazione la presente norma.
Qualora invece le condizioni di salute, pur gravi, non presentino le dette caratteristiche, può essere disposta la misura alternativa della
detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47
ter L. 354/1975.
Il caso dunque di rinvio facoltativo opera dunque in casi residuali, come ad esempio
quando il condannato sia affetto da AIDS non conclamata.
Il rinvio è altresì facoltativo nei casi in cui il condannato sia
madre di prole inferiore ai tre anni d'età (v. differenza con art.
146).
In tutti i casi suesposti il provvedimento non può essere adottato oppure va revocato quando vi sia il
pericolo della commissione di delitti, giudizio fondato anch'esso sulla discrezionalità del giudice.
Ai sensi della norma in esame, il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del
detenuto ed adotta i provvedimenti conseguenti.