(massima n. 1)
L'opposizione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione prevista dagli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, c.p.p. non ha natura di mezzo di impugnazione, bensģ di istanza diretta al medesimo giudice allo scopo di ottenere una decisione in contraddittorio. Tale istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza adottata de plano mediante deposito da effettuarsi, a norma dell'art. 121 c.p.p., esclusivamente nella cancelleria del giudice che ha deciso. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile, non operando le diverse disposizioni di cui agli artt. 582 e 583 c.p.p., l'opposizione presentata nei termini nella cancelleria del giudice del diverso luogo in cui si trovava l'interessato).