(massima n. 1)
Nella controversia promossa per il pagamento di indennizzo in forza di polizza assicurativa contro il furto o la rapina, la sentenza con la quale il giudice penale abbia assolto l'assicurato per insufficienza di prove dall'imputazione di simulazione di reato, sulla base dell'accertamento dubitativo dell'effettiva perpetrazione di detto reato in suo danno, può essere invocata dall'assicurato quale giudicato vincolante idoneo ad escludere l'indicato obbligo d'indennizzo, non rilevando in contrario che nelle more del giudizio civile avente ad oggetto tale obbligo, con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, sia stata soppressa l'assoluzione con la suddetta formula dubitativa, in quanto non viene in discussione l'efficacia ai fini penali di siffatta formula assolutoria passata in giudicato sotto il vigore dell'abrogato codice di rito penale, ma esclusivamente le valutazioni giudiziali di determinate situazioni di fatto, al solo e diverso fine di evitare discordanze tra giudicato penale e giudicato civile, cui l'art. 654 del nuovo codice di procedura penale ha dato attuazione senza discostarsi dalla normativa dell'art. 28 dell'abrogato codice di rito.