(massima n. 1)
L'art. 654 c.p.p. ha implicitamente abrogato l'art. 12 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, conv. con modif. in L. 7 agosto 1982, n. 516. Pertanto, prevedendo esso, tra l'altro, a differenza del citato art. 12 del D.L. n. 429/82, che la sentenza penale di condanna o di assoluzione abbia efficacia di giudicato nei giudizi civili o amministrativi solo a condizione che la legge civile «non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa», deve ritenersi inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria avverso sentenza di proscioglimento, per intervenuta amnistia (previa definizione automatica delle controversie), di soggetti imputati di reati fiscali, dal momento che, essendo il processo tributario caratterizzato da un sistema probatorio molto limitato rispetto a quello penale, la detta Amministrazione potrebbe comunque far valere le sue ragioni in detto processo, senza incontrare preclusioni derivanti dal giudicato penale. Tale principio, per il disposto di cui all'art. 260 disp. att., coord. e trans. c.p.p., opera anche con riguardo ai processi penali tuttora regolati dal codice di rito previgente.