(massima n. 1)
In tema di motivazione della sentenza di appello, č consentita quella per relationem con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novitā rispetto a quelli giā esaminati e disattesi dallo stesso: il giudice del gravame non č infatti tenuto a riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello che sia stata giā risolta dal giudice di primo grado con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici.