(massima n. 1)
Nel caso di ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato, in applicazione analogica dell'art. 569 comma secondo c.p.p., è ammesso a rinunciare all'appello ed a proporre ricorso per cassazione, senza peraltro incontrare la limitazione prevista dall'art. 569 comma terzo c.p.p. in relazione all'art. 606 comma primo lettera e) c.p.p. e perciò anche per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.