(massima n. 1)
Nel caso in cui una parte (nella specie, il pubblico ministero) proponga il ricorso immediato per cassazione di cui all'art. 569, comma primo, c.p.p., deducendo motivi che introducono questioni previste dal comma terzo di detta disposizione (art. 606, comma primo, lett. d ed e), non può conseguire la conversione del ricorso per cassazione in appello se le doglianze siano formulate in modo generico e astratto al punto di non essere idonee a concretare l'interesse all'impugnazione di cui all'art. 568, comma quarto c.p.p., cioè a conseguire l'effetto — attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole — di ottenere una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante, rispetto a quella esistente. In tal caso, la Corte di cassazione deve dichiarare inammissibili i motivi in tal modo formulati.