(massima n. 1)
La possibilitą del P.M. di proporre appello avverso la sentenza del Gip, prevista dall'art. 594 c.p.p., non esclude l'applicabilitą della disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 569, primo comma, c.p.p., che prevede la facoltą di proporre direttamente ricorso per cassazione per la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado, salve le limitazioni previste dal terzo comma.