(massima n. 1)
Deve essere qualificato come appello — con conseguente trasmissione degli atti, ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p., alla competente Corte di merito — il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di primo grado con la quale sia stata erroneamente irrogata la sola pena pecuniaria per un reato per il quale sia prevista congiuntamente anche quella detentiva, e ciò in quanto un errore del giudice non può mutare il regime delle impugnazioni che, per i reati sanzionati con pena congiunta, prescrive il doppio grado di giudizio di merito (art. 593, comma 3, c.p.p.).