(massima n. 1)
Il ricorso per saltum del pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione emessa dal giudice di pace č da considerare, dopo l'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 che ha eliminato il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, come un ordinario ricorso per cassazione, ai fini delle determinazioni conseguenti all'annullamento con rinvio, per l'impossibilitā di trasmissione degli atti Ģal giudice competente per l'appelloģ secondo la disposizione dell'art. 569, comma quarto, c.p.p., con la conseguenza che il giudice del rinvio va individuato nel giudice del medesimo grado di quello della sentenza impugnata, e quindi nel giudice di pace territorialmente competente. (La Corte precisa altresė che il rinvio al giudice di primo grado non dā luogo ad una rimessione in termini per la proposizione di istanze, ad es. quella per l'oblazione facoltativa ex art. 162 bis c.p., rispetto alle quali si č giā verificata la decadenza).