(massima n. 1)
Alla conversione del ricorso immediato per cassazione in appello proposto avverso la sentenza di proscioglimento segue, secondo quanto previsto dall'art. 569 comma terzo c.p.p., la trasmissione degli atti alla Corte di appello che, in forza della previsione della disciplina transitoria della L. n. 46 del 2006 che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, č tenuta a dichiarare l'inammissibilitą dell'appello proposto dal pubblico ministero, a cui č comunque riservata la possibilitą di proporre ricorso per cassazione a norma dell'art. 606, comma primo lett. e) c.p.p.