(massima n. 1)
A seguito della sentenza n. 26 del 2007, emessa dalla Corte costituzionale, con la quale č stata dichiarata l'illegittimitā costituzionale dell'art. 1, comma 1, della L. n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, nonché dell'art. 10, comma 2, L. n. 46, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero, prima della data di entrata in vigore della medesima legge, č dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile, il ricorso del P.M. verte su una sentenza tornata ad essere Ģappellabileģ, con la conseguenza che esso va trattato ai sensi dell'art. 569 c.p.p. Quindi, se oggetto del ricorso sono motivi dedotti ai sensi dell'art. 606 lett. d) ed e) c.p.p., il comma terzo dell'art. 569 c.p.p. ne impone la conversione in appello. Se, invece, č prospettato uno degli altri vizi che non impongono la detta conversione, come la violazione di legge, l'eventuale suo accoglimento comporta le determinazioni previste dal comma quarto dell'art. 569 c.p.p. ossia l'annullamento con rinvio al giudice competente per l'appello. (Mass. redaz.).