(massima n. 1)
L'annullamento con rinvio della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta oblazione, impugnata dal pubblico ministero con ricorso immediato per cassazione, va disposto in favore del giudice competente per l'appello, ricorrendo l'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 569 c.p.p.