(massima n. 1)
È qualificabile come appello e non come ricorso per cassazione il gravame proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria e al risarcimento del danno, anche indipendentemente dalla specifica impugnazione della statuizione civile. (In motivazione, la S.C. ha affermato che resta ferma la possibilità per l'imputato di proporre ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569 c.p.p. e nel rispetto dei limiti di cui al comma terzo di tale disposizione).