(massima n. 1)
Poiché il nuovo codice di procedura penale consente (art. 523, sesto comma) l'interruzione della discussione finale per assumere nuova prova qualora il giudice lo ritenga «assolutamente necessario», il termine ultimo per il P.M., per procedere a nuove contestazioni, va collocato alla chiusura, non della istruzione dibattimentale, bensģ del dibattimento.