(massima n. 1)
Il reato concorrente suscettibile di contestazione da parte del P.M. a norma dell'art. 517 c.p.p. deve emergere per la prima volta dalla istruttoria dibattimentale perché, se era già a conoscenza del P.M. nella fase degli atti di indagine preliminare o perviene aliunde a conoscenza dello stesso in modo da escludere il controllo della difesa, la relativa contestazione suppletiva in giudizio costituisce una violazione della par condicio delle parti anche perché, fra l'altro, esclude la possibilità che l'imputato chieda il giudizio abbreviato ed è causa di nullità assoluta in parte qua, costituendo un vizio concernente l'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale.