(massima n. 1)
Il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara inammissibile la contestazione suppletiva effettuata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 517 c.p.p., per quanto erroneo (essendo il pubblico ministero dominus dell'azione penale ed il giudice conseguentemente carente del potere di sindacato preventivo in materia) non può tuttavia qualificarsi come abnorme e, dunque, non è immediatamente impugnabile con il ricorso per cassazione; non si tratta, infatti, di provvedimento dal quale derivi una situazione processuale non diversamente risolubile se non con il gravame predetto, e ciò in quanto, avendo il giudice l'obbligo di provvedere in ordine al nuovo capo di imputazione, la sentenza emessa all'esito del dibattimento può essere utilmente impugnata dalla parte pubblica per l'omessa pronuncia sul punto.