(massima n. 1)
La contestazione suppletiva prevista dall'art. 517 c.p.p., effettuabile tanto prima quanto nel corso della istruzione dibattimentale, può avere ad oggetto anche fatti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, fermo restando, però, che non possono essere utilizzate a carico dell'imputato, relativamente a quei fatti, le prove che siano state assunte in dibattimento prima che la contestazione avesse luogo. (Mass. redaz.).