(massima n. 1)
Il «diritto delle parti di concludere l'esame», espressamente fatto salvo dall'art. 506, secondo comma, c.p.p., per il caso in cui il presidente, avvalendosi dei poteri a lui conferiti, abbia ritenuto di rivolgere domande a testimoni, spetta a tutte le parti, e non solo a quella che aveva chiesto l'assunzione dei detti testimoni.