(massima n. 1)
La «ricitazione» di ufficio, da parte del giudice di testi già escussi non è un provvedimento abnorme né dà luogo a nullità. Invero come il giudice, terminata l'acquisizione delle prove, può disporre nuovi mezzi, a maggior ragione può escutere nuovamente le persone già sentite; né tale escussione viola il diritto di difesa, rimanendo solo il diritto delle parti di concludere l'esame; d'altro canto la stessa non determina di per sè violazione dell'art. 149 disp. att. che presuppone invece inosservanza delle cautele in esso descritte.