(massima n. 1)
L’acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni predibattimentali rese dal testimone, ai sensi dell’art. 500, comma 4, c.p.p., può essere disposta anche d’ufficio, quando siano già emersi (anche sulla base della legittima acquisizione di documenti e sentenze di altri procedimenti) concreti elementi per ritenere che possa essersi verificata la situazione di inquinamento probatorio descritta nella suddetta disposizione normativa.