(massima n. 1)
Non č preclusa alla parte che avrebbe potuto richiedere l'incidente probatorio ai sensi dell'art. 392, comma primo, lett. b) c.p.p. la possibilitā di giovarsi, successivamente, in dibattimento delle dichiarazioni raccolte nelle indagini, ai sensi dell'art. 500, comma quarto, c.p.p..