(massima n. 1)
La distanza dal confine, stabilita per lo scavo di fossi o di canali dalla norma dell'art. 891 c.c., deve essere osservata per tutte le escavazioni non aventi carattere provvisorio, perciò anche per quelle effettuate al fine di estrarre da un fondo materiali incorporativi artificialmente, in tempo più o meno remoto, in modo tale da essere divenuti parte integrante di quel sottosuolo, per compattezza e stabilità. (Nella specie, trattavasi di prelievo dei materiali con i quali cave abbandonate erano state riempite da tempo in modo tale che le aree relative, spianate e ricoperte di terra, erano state coltivate).