(massima n. 1)
L'art. 891 c.c., attinente alle distanze dal confine di canali e fossi, si applica anche alle escavazioni non provvisorie eseguite per l'estrazione di materiale di qualunque specie, con la conseguenza che, nell'esercizio delle cave, debbono osservarsi, in materia di distanze, non solo le disposizioni delle leggi speciali dettate per ragioni tecniche, di polizia e di sicurezza sociale, ma anche le norme del codice civile, atteso che la normativa e gli adempimenti predisposti a garanzia di interessi generali non degradano né interferiscono sulla posizione di terzi, come i proprietari di fondi confinanti, che, nel rapporto privatistico di vicinato, mantengono, pertanto, il diritto, tutelabile davanti al giudice ordinario, di pretendere che gli scavi siano effettuati nel rispetto delle distanze legali.