(massima n. 1)
L'art. 891 c.c. (distanze fra canali, i fossi ed il confine) č ispirata all'esigenza di scongiurare il pericolo di franamento che tali opere possono cagionare nei confronti del fondo deI vicino. Pertanto, la disposizione in esame non prevedendo una presunzione assoluta di danno, consente l'adozione di misure alternative quali l'applicazione di una grata metallica di copertura.