(massima n. 1)
Il giudizio abbreviato instauratosi a seguito di trasformazione del giudizio direttissimo subisce una notevole «deviazione» rispetto allo schema ordinario del giudizio abbreviato stesso in quanto consente al giudice, il quale non ritenga di poter decidere allo stato degli atti di avvalersi dei necessari poteri di integrazione istruttoria secondo le forme stabilite dall'art. 422 c.p.p. In altri termini, nell'ambito dell'art. 452 comma secondo (trasformazione del rito) viene meno l'incompatibilità che sussiste tra giudizio abbreviato ed assunzione in tale fase di prove e risulta creata una disciplina processuale intermedia contraddistinta sia dall'utilizzazione senza limiti delle prove acquisite in sede di indagini preliminari, sia dall'assunzione di quelle che il giudice abbia ritenuto indispensabile assumere in udienza al fine di colmare carenze di attività di indagine.