(massima n. 1)
Nonostante che il giudizio abbreviato conseguente alla trasformazione del rito direttissimo, ai sensi dell'art. 452, comma 2, c.p.p., contempli, a differenza di quello previsto dagli artt. 438 ss. c.p.p., la possibilità di un'attività di integrazione probatoria, il pubblico ministero può, tuttavia, non consentire, ove ritenga il procedimento non definibile allo stato degli atti, alla richiesta di dar luogo alla detta trasformazione; nel qual caso le acquisizioni probatorie effettuate nel corso del dibattimento non possono essere ricondotte alle previsioni di cui al citato art. 452, comma 2, con la conseguenza che, ove le medesime, sulla base di un giudizio ex ante, risultino obiettivamente giustificate, viene per ciò stesso ad essere esclusa la riconoscibilità all'imputato, in caso di condanna, della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.