(massima n. 1)
Lo speciale giudizio abbreviato previsto dall'art. 452, comma secondo, c.p.p., si caratterizza per il fatto che, a differenza di quanto previsto per la forma tipica di tale rito, che ha sede nell'udienza preliminare, esso non è legato alla valutazione giudiziale della decidibilità allo stato degli atti. In altri termini, se la richiesta dell'imputato riceve il consenso del pubblico ministero, l'organo giudicante non può non ammetterlo. Proprio per ciò è previsto che in tale atipico rito abbreviato possano essere introdotte le prove ritenute dal giudice necessarie ai fini del decidere.