(massima n. 1)
La richiesta di giudizio abbreviato, nel caso previsto dall'art. 452 comma secondo c.p.p., deve essere proposta prima dell'apertura del dibattimento. Essa č pertanto da considerare tardiva e, quindi, inammissibile, quando sia stata proposta dopo che abbiano avuto luogo la contestazione del reato, l'esposizione introduttiva del pubblico ministero e la concessione del termine a difesa, la quale ultima, come si evince dall'art. 451 comma sesto c.p.p. (in base al quale, ove detta concessione sia stata disposta, il dibattimento č «sospeso»), presuppone che l'apertura del dibattimento stesso sia gią avvenuta.