(massima n. 1)
La riapertura delle indagini in violazione dell'art. 414 c.p.p. non comporta l'inammissibilitą della successiva richiesta di rinvio a giudizio, bensģ l'inutilizzabilitą degli atti di indagine eventualmente compiuti dal P.M., dopo la scadenza dei termini.