(massima n. 1)
La pronuncia del decreto di archiviazione determina una preclusione processuale all'utilizzazione degli elementi acquisiti successivamente ad esso e prima dell'adozione del decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p., la cui emissione funge da condizione di procedibilitą per la ripresa delle investigazioni in ordine allo stesso fatto e nei confronti delle stesse persone, nonché per l'adozione di ogni consequenziale provvedimento, compresa l'applicazione di misure cautelari. (Fattispecie relativa a ritenuta nullitą di provvedimento di coercizione personale adottato sulla base di dichiarazioni assunte dalla polizia giudiziaria prima che il P.M. avesse ottenuto dal Gip l'autorizzazione alla riapertura delle indagini).