(massima n. 1)
In tema di riapertura delle indagini, l'inutilizzabilitā degli elementi di prova č limitata a quegli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero in ordine alla medesima notitia criminis per la quale č stata in precedenza disposta l'archiviazione, ove siano effettuati senza che sia stato adottato un formale provvedimento di riapertura delle indagini. L'inutilizzabilitā riguarda, dunque, unicamente gli atti d'indagine geneticamente compiuti in riferimento ai fatti per i quali vi č stata archiviazione, ma non anche quelli acquisiti e formati in un autonomo procedimento probatorio riferito a fatti diversi e per i quali si pone unicamente una quaestio facti relativa alla valutazione dei contenuti della fonte probatoria riguardante gli episodi oggetto della nuova contestazione.