(massima n. 1)
Sussiste continuità funzionale ed identitaria, dopo la riforma di cui alla legge n. 479 del 1999, tra l'ufficio del G.i.p. presso il Tribunale e l'ufficio del G.i.p. presso la Pretura, precedentemente previsto. Ne consegue che è necessaria l'autorizzazione alla riapertura delle indagini — con conseguente inutilizzabilità degli atti assunti in mancanza di essa — in ipotesi di archiviazione, per la medesima notitia criminis pronunziata, prima della riforma legislativa citata, dal G.i.p. presso la Pretura.