(massima n. 1)
In tema di “giudicato cautelare”, l'eccezione di inutilizzabilità degli elementi probatori a carico dell'indagato — con conseguente inefficacia della misura custodiale — per la mancata richiesta di riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 c.p.p. da parte dell'ufficio del pubblico ministero in sede, posta a fondamento dell'istanza di revoca della misura cautelare e respinta dal giudice dell'udienza preliminare, può essere legittimamente riproposta quale motivo di appello, ai sensi dell'art. 310 del codice di rito, sebbene non fosse stata dedotta in sede di riesame, in quanto la preclusione relativa al “giudicato cautelare” copre solo il dedotto e non il deducibile