(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 485 c.c., secondo cui il chiamato all'ereditā che č a qualunque titolo nel possesso dei beni ereditari, č considerato erede puro e semplice, ove non ottemperi alle disposizioni circa la compilazione dell'inventario nel termine prescritto, non č applicabile (anche ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione dei legittimari) nell'ipotesi di ereditā devolute ai minori, posto che nei confronti di tali soggetti la decadenza dal beneficio d'inventario non puō avvenire, a norma dell'art. 489 c.c., se non al compimento di un anno dalla maggiore etā, restando escluso che, una volta che l'inventario sia stato eseguito, sia pure nel mancato rispetto del termine di cui all'art. 485 citato, ma in costanza della minore etā del chiamato, questi debba reiterare, per conservare la posizione di erede beneficiario, un inventario giā compiuto, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore etā.