(massima n. 1)
In tema di incidente probatorio, quantunque l'art. 401 comma quinto c.p.p. richiami le forme di assunzione delle prove stabilite per il dibattimento, non può ritenersi applicabile l'art. 511 c.p.p. terzo comma all'udienza del procedimento incidentale probatorio. Ciò in quanto di «lettura di atti» ex art. 511 c.p.p. ha senso parlare solo per le attività svolte prima del giudizio, con riferimento a quelle formalità attraverso le quali gli atti medesimi proprio nel giudizio vengono immessi in contraddittorio tra le parti. (Nella fattispecie la Corte ha respinto l'assunto difensivo secondo cui è inutilizzabile la perizia raccolta in sede di incidente probatorio nel caso di mancato preliminare esame orale dei periti, giusta la disposizione dell'art. 511 terzo comma c.p.p.).