(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 350, 357 e 373 comma 2 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, basata sull'assunto che l'attuale disciplina processuale attribuisce pieno valore probatorio ad atti compiuti durante la fase delle indagini preliminari per i quali è prevista una forma di verbalizzazione ben diversa da quella che è tenuta ad osservare il giudice del dibattimento. Ed invero, diversità di verbalizzazione tra la fase procedimentale e quella dibattimentale dipende dalla diversità degli scopi che le norme richiamate perseguono. Infatti nella fase procedimentale le verbalizzazioni sono preparatorie all'acquisizione della prova, mentre nella fase dibattimentale le verbalizzazioni sono dirette all'acquisizione della prova, di guisa che possono essere previste forme di verbalizzazione diverse senza che ciò possa comportare una violazione del diritto di difesa, essendo prevista la presenza del difensore agli interrogatori delle persone imputate in procedimenti connessi.