(massima n. 1)
Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili le sommarie informazioni fornite alla polizia giudiziaria, non raccolte e verbalizzate sul luogo e nella immediatezza del fatto, ma in un momento successivo. L'art. 351 c.p.p., nel disporre che la polizia può assumere tali informazioni dalle persone in grado di fornire notizie utili ai fini delle indagini, non subordina l'esercizio di tale potere a specifici limiti di tempo e di luogo. Né alcun limite spaziale o cronologico è introdotto dal successivo art. 357, comma primo lett. c), il quale — nell'imporre alla polizia giudiziaria di redigere il verbale per le informazioni assunte a norma dell'art. 351 «nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto» — regola soltanto un onere di forma in vista della utilizzabilità in dibattimento delle informazioni anzidette, a norma dell'art. 500 c.p.p.