(massima n. 1)
Nel giudizio abbreviato tutti gli atti sono utilizzabili; e qualora un atto di polizia giudiziaria sia stato illegittimamente acquisito al fascicolo del pubblico ministero, la parte interessata ha l'onere di eccepire preliminarmente tale illegittima acquisizione affrontandone la relativa conseguenza, e cioè che il giudice non ritenga più il procedimento definibile allo stato degli atti e rigetti la richiesta di rito abbreviato. Se l'imputato, viceversa, preferisce l'adozione del rito speciale, non può dolersi successivamente dell'utilizzazione di atti che fanno parte del fascicolo del pubblico ministero e che sono stati valutati dai giudici di merito, prima ancora di giudicare in ordine alla responsabilità, per stabilire la definibilità del procedimento allo stato degli atti e l'ammissione al giudizio abbreviato. (Fattispecie in tema di utilizzabilità di sommarie informazioni, verbalizzate e non annotate dalla polizia giudiziaria in contrasto con l'art. 357, secondo comma, c.p.p. nella sua originaria versione, rilasciate dalla convivente dell'imputato alla quale non era stato rivolto l'avviso della facoltà di astenersi).