(massima n. 1)
Il verbale previsto dall'art. 357, comma 2, c.p.p. (documentazione dell'attivitā di polizia giudiziaria) si distingue dalla semplice annotazione di cui al precedente comma 1 essenzialmente per la contiguitā spazio temporale fra quanto č oggetto di documentazione e l'attivitā di formazione della documentazione stessa, la cui certa provenienza dal pubblico ufficiale abilitato che ne figura autore deve risultare da lui attestata mediante apposita sottoscrizione. Non ha invece decisivo rilievo il rispetto delle forme e modalitā prescritte dalla legge per la redazione del verbale, la cui eventuale inosservanza non altera la natura del documento né dā luogo a nullitā, salvo che nelle ipotesi previste dall'art. 142 c.p.p. (incertezza assoluta sulle persone intervenute o mancata sottoscrizione del pubblico ufficiale). (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha escluso che dovesse qualificarsi come mera annotazione e non invece come verbale, utilizzabile quindi ai fini delle contestazioni previste dall'art. 500 c.p.p., l'atto con il quale la polizia giudiziaria aveva raccolto le dichiarazioni rese dopo il ricovero in ospedale dalla persona offesa, la cui mancata sottoscrizione, peraltro, era stata giustificata con le precarie condizioni in cui detta persona, al momento, si trovava).