(massima n. 1)
La redazione del verbale, nelle forme di cui all'art. 373 c.p.p., imposta per numerosi atti, fra cui le Ģinformazioni assunte, a norma dell'art. 351, nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fattoģ, dall'art. 357, comma secondo, lett. c), non č prescritta a pena di nullitā. Il principio di tassativitā delle nullitā esclude, pertanto, che la violazione di tale norma impedisca l'utilizzazione dell'atto, qualora ne sia ugualmente consentita l'individuazione.