(massima n. 3)
Le dichiarazioni spontaneamente rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, all'atto dell'arresto in flagranza di reato (nella specie furto), sono documentate in verbale, a norma dell'art. 357 comma 2 lett. b) c.p.p., e che tale verbale, allorquando contiene dichiarazioni (ritenute) calunniose, costituisce cosa pertinente al reato di calunnia, di cui sono ammessi il sequestro (art. 253 c.p.p.), l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento (art. 431) e la conseguente utilizzabilità dibattimentale nel procedimento per calunnia. Il verbale delle predette dichiarazioni è, in ogni caso, un documento a norma dell'art. 234 c.p.p. e, come tale, può essere acquisito a norma dell'art. 190 c.p.p. e utilizzato come prova nel processo per calunnia. (Nella specie è stato rigettato il motivo di ricorso che deduceva violazione dell'art. 350 comma 7 c.p.p. per essere stata fatta utilizzazione, nel procedimento per calunnia, delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria, quando era stato arrestato in flagranza del reato di furto).